1. Le funzioni di indirizzo generale sul governo del sistema universitario nazionale sono esercitate dal Governo per il tramite del Ministro dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro».
2. Il Ministro si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, del supporto dell'Alta commissione per la qualità del sistema universitario, di seguito denominata «Alta commissione».
3. L'Alta commissione è composta da sette membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri fra professori universitari ordinari, di ruolo da almeno dieci anni. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, designa due dei componenti e il presidente. Degli altri componenti, due sono designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane e due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni.
4. L'Alta commissione dura in carica quattro anni.
5. L'Alta commissione opera avvalendosi di un contingente di trenta unità di personale di ruolo presso il Ministero dell'università e della ricerca ovvero presso università statali e non statali, collocate in posizione di distacco se dipendenti di pubbliche amministrazioni. Nell'ambito del suddetto contingente di personale il presidente dell'Alta commissione nomina il segretario della medesima, scelto fra coloro che abbiano svolto per