Art. 3.
(Alta commissione per la qualità del sistema universitario nazionale).

      1. Le funzioni di indirizzo generale sul governo del sistema universitario nazionale sono esercitate dal Governo per il tramite del Ministro dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro».
      2. Il Ministro si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, del supporto dell'Alta commissione per la qualità del sistema universitario, di seguito denominata «Alta commissione».
      3. L'Alta commissione è composta da sette membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri fra professori universitari ordinari, di ruolo da almeno dieci anni. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, designa due dei componenti e il presidente. Degli altri componenti, due sono designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane e due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni.
      4. L'Alta commissione dura in carica quattro anni.
      5. L'Alta commissione opera avvalendosi di un contingente di trenta unità di personale di ruolo presso il Ministero dell'università e della ricerca ovvero presso università statali e non statali, collocate in posizione di distacco se dipendenti di pubbliche amministrazioni. Nell'ambito del suddetto contingente di personale il presidente dell'Alta commissione nomina il segretario della medesima, scelto fra coloro che abbiano svolto per

 

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almeno cinque anni l'incarico di direttore amministrativo di università.
      6. L'Alta commissione esprime pareri sugli schemi di decreto ministeriale in materia di procedure di accreditamento, di valutazione e di ripartizione dei fondi adottati dal Ministro ai sensi della presente legge.
      7. All'Alta commissione spetta la funzione di verifica sullo stato del sistema universitario nazionale. A tal fine l'Alta commissione richiede dati e informazioni alle università e, ove necessario, può disporre accertamenti di carattere amministrativo.
      8. L'Alta commissione esercita altresì funzione di studio, di analisi e di proposta sulle questioni della qualità della formazione e della ricerca universitaria. A tal fine l'Alta commissione presenta annualmente al Governo una relazione sulla qualità del sistema universitario nazionale.
      9. I membri dell'Alta commissione sono collocati fuori ruolo e, per la durata del mandato, non possono assumere altri incarichi direttivi in organi o istituti di ricerca, né assumere funzioni di commissario nei concorsi di abilitazione alla docenza.
      10. Con decreto del Ministro sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai componenti dell'Alta commissione.